Che cosa succede in caso di conto cointestato sotto posto a pignoramento. Vediamo i dettagli della situazione.
Un conto corrente non necessariamente deve avere un unico titolare. Non è raro che vi siano due più titolari. In un caso del genere si parla di conto cointestato. Con un sistema simile si condivide lo stesso patrimonio bancario, con differenze a seconda della tipologia di conto. Questo può essere a firma disgiunta o a firma congiunta.
Con il primo operano con pari diritti tutti i firmatari, senza l’approvazione degli altri. Nel secondo caso, invece, per ogni operazione deve esserci la presenza di ogni intestatario, anche per le operazioni più semplici, come la disposizione di bonifici, l’emissione di assegni, il prelievo di contanti. Vediamo ora cosa succede per il pignoramento di un conto cointestato.
I conti cointestati sono disciplinati dal Codice civile che nell’articolo 1854 chiarisce la possibilità di pignoramento. Secondo la norma gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto. Gli intestatari sono quindi solidali attivamente e passivamente perché il conto è unico. Come unico è il rapporto debitorio o creditorio che ne dipende.
Secondo la legge cioè, è possibile pignorare un conto cointestato al debitore insieme ad un altro soggetto non coinvolto nella procedura esecutiva. Significa che un creditore può procedere al pignoramento del conto cointestato, anche se l’altro cointestatario è estraneo alla situazione. Ma a questo punto occorre fare un’osservazione importante: il pignoramento non coinvolge l’intero ammontare del conto, ma soltanto la quota spettante al debitore.
Nelle ipotesi più semplice con due cointestatari, le quote di ciascun intestatario è pari al 50 per cento. E il creditore può pignorare solo la quota spettante al debitore, anche se la banca è tenuta a vincolare l’intera quota pignorata aumentata della metà (per coprire eventuali spese procedurali). In linea generale, la somma da pignorare non può mai superare l’ammontare della quota di ogni singolo cointestatario.
La cosa da considerare è che il creditore è tenuto a informare il cointestatario del pignoramento in corso mediante un avviso scritto. Il cointestatario è obbligato in questo modo a non lasciare che il debitore separi la sua parte delle somme comuni senza un ordine del giudice. È quest’ultimo che su istanza del creditore o del cointestatario provvede alla separazione della quota spettante al debitore seguendo le regole del codice.
Ricevuto l’avviso di pignoramento, il cointestatario può far valere i suoi diritti davanti al giudice circa le quote di spettanza dell’importo pignorato tramite la cosiddetta opposizione di terzo, regolata dal codice in casi del genere.
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