La legge prevede casi in cui poter impugnare il testamento: ma cosa significa e soprattutto quando si verifica tale evenienza?
La scomparsa di una persona cara è una terribile tragedia per la famiglia e gli affetti. Nonostante il dolore, vi sono adempimenti ai quali non è possibile sottrarsi, specialmente nel momento in cui si eredita. Generalmente è la legge a stabilire la linea successoria legittima e le situazioni possono essere le più disparate, a seconda della presenza (o meno) del coniuge o figli, in assenza di testamento. Qualora si accerti l’esistenza di esso – redatto di pugno dal de cuius o per atto notarile – insorgono altrettanti scenari.
Ebbene, tra le molteplici dinamiche che caratterizzano la successione testamentaria, si ravvisa la facoltà di impugnare una o più disposizioni. Ma qual è il suo significato e quali sono i casi in cui sarebbe possibile esercitare un simile diritto? Non a caso, in tale materia, si sente spesso parlare di soggetti pronti a brandirlo e oppugnare quanto dichiarato. A questo punto, qui di seguito, si elenchino le dovute circostanze per una miglior consapevolezza su quanto accennato poc’anzi.
Impugnazione del testamento: i casi previsti dalla legge
Tramite il testamento si dispongono delle sostanze o parte di esse, per il periodo in cui si è cessato di vivere. Come precedentemente descritto si declina in ‘olografo’ o ‘pubblico’. Durante l’apertura dello stesso potrebbero presentarsi situazioni dettate da forti contrasti, magari tra eredi legittimi e non. D’altronde sempre difficile in simili frangenti cercare di mantenere la calma poiché tale momento fa risalire in superficie ricordi e vecchie ferite, impossibili da rimarginare.
Sulla base di queste premesse qualcuno potrebbe persino impugnare il testamento ma, attenzione, si proceda con ordine. Innanzitutto colui/colei che abbia una siffatta facoltà vuol dire che può far valere un proprio interesse correlato all’atto in questione. Si agisce per contestarne l’efficacia e la validità perché ci si reputa lesi a causa del mancato riconoscimento di un vantaggio (negato) spettante di diritto. A questo punto subentra la valutazione del testamento, se sia, quindi, nullo o annullabile.
Nel primo caso non produce effetti poiché riscontrati anomalie gravi quali, per esempio, il difetto di forma, sia nel testamento olografo che in quello pubblico, rispettivamente quando manchino l’autografia o la sottoscrizione del de cuius, le dichiarazioni per iscritto del medesimo testatore o le sottoscrizioni di quest’ultimo e del notaio. Nel secondo caso, invece può produrre effetti fintantoché non subentri una sentenza che ne dichiari l’annullamento.
Anche in questo caso lo si può impugnare per vizi (meno gravi) di forma, come per esempio, la mancanza della data oppure quando si ritiene che il testamento sia il frutto dell’errore, violenza o dolo. L’azione si prescrive in 5 anni dalla notizia dell’errore, violenza o dolo medesimi. Una breve panoramica della materia testamentaria affinché sia maggiormente comprensibile cosa possa prevedere la normativa, specialmente in determinati contesti.