Chi fa fatica a camminare può ottenere l’accompagnamento INPS? Il discorso può risultare più aspro e complesso: analizziamo i dettagli.
Solitamente chi vede riconosciuta un’invalidità può richiedere il servizio di accompagnamento, molto più comunemente chiamato caregiver: è una figura di riferimento che aiuta letteralmente chi è impossibilitato ad eseguire determinati movimenti, con evidenti stati fisici compromessi. L’accompagnamento solitamente vede corrisposto una somma di denaro che può eventualmente aggiungersi alla quota di invalidità civile percepita dal disabile. Un caregiver può essere spesso un coniuge o un figlio che viva con lo stesso e in mancanza di esso nominarne uno.
Sorge però spontanea una domanda: se si fa fatica a camminare, momentaneamente o meno, si può richiedere ottenendo così l’accompagnamento? L’Inps in materia parla chiaro, tuttavia la questione non è così scontata e in alcuni casi addirittura più complessa di quel che possa sembrare. Analizziamo i dettagli.
Come già detto, ma repetita iuvant, l’accompagnatore viene affidato al disabile che ha evidenti problematiche nell’eseguire i movimenti più quotidiani come camminare e spostarsi in maniera autosufficiente. Ciò significa che per aver ottenuto il servizio di caregiving c’è bisogno di attestare l’invalidità tramite la prassi che ad oggi tutti noi conosciamo. Si dovrà quindi presentare domanda all’ASL di riferimento che effettuerà le varie visite accertando o meno il grado di disabilità.
Solitamente l’accompagnamento viene fornito a chi risulta disabile al 100%. Ma perché? Il motivo è semplice da capire: le problematiche legate al movimento sono conclamate ed oggettive, pertanto evidenti. Da qui sorge spontanea la domanda posta in precedenza. Se si ha difficolta momentanea o permanente a camminare si può richiedere l’accompagnamento?
Purtroppo a questa, la risposta è negativa: come già accennato, i movimenti devono risultare impossibilitati anche nell’eseguire azioni quotidiane. Non è detto che il disabile debba risultare completamente autosufficiente, potrebbe quindi anche usufruire di dispositivi deambulatori, ma deve rimanere l’incapacità totale di svolgere azioni disparate, dalle più semplici alle più complesse.
La stessa sentenza della Corte di Cassazione n.20825/2014 ribadisce il medesimo concetto al fine di poter ottenere l’invalidità civile con annesso servizio di accompagnamento. Avere difficoltà momentanee a camminare usufruendo di stampelle o dispositivi medici non equivale ad ottenere di diritto tale servizio. Discorso univoco anche per chi soffre di altre tipologie di invalidità, difatti come ribadisce la sentenza n. 346 del 1989 della Corte Costituzionale, un cieco parziale in combinazione ad altri elementi di limitata mobilità può essere riconosciuto come totalmente inabile, pertanto potrà usufruire della prestazione di accompagnamento.
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